Il TAR Salerno con una sentenza emessa lo scorso 8 marzo, respinge il ricorso proposto dalla Società " Le Agavi" avverso un'ordinanaza emessa il 20 luglio del 1998 dall'allora Sindaco Domenico Marrone per la rimozione degli sbarramenti che ostruivano il libero transito per la spiaggia di Remmese.
Il TAR ha stabilito l'uso pubblico di quella strada, dando ragione al Sindaco, una buona notizia che restituisce un diritto ai cittadini di Positano per troppi anni negato.
Ora il gruppo di minoranza chiederà al Sindaco di recuperare le risorse economiche per mettere il sicurezza il sentiero e consentire finalmente ai Positanesi e ai turisti di raggiungere la Spiaggia di Remmese attraverso questo bellissimo percorso.
Dedichiamo questa vittoria alla memoria di Raffaele VEP per le sue battaglie per l'apertura di questo percorso.
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Copia della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4083
del 1998, proposto da Le Agavi Hotel a Positano srl, in persona
dell’amministratore sig. Capilongo Giovanni, rappresentata e difesa dall'avv.
Enzo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enzo Maria
Marenghi in Salerno, via Velia n. 15;
contro
Comune di Positano, n.c.;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 92 del 20 luglio 1998,
adottata dal Sindaco di Positano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 378
L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e dell’art. 15 del D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n.
1446, con la quale è stata disposta “la rimozione di tutti gli impedimenti
apposti al pubblico transito sulla spiaggia di “Remmese”
e di ogni altro atto presupposto, connesse,
collegato e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14
febbraio 2013 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato al Comune di Positano
il 19 settembre 1998 e depositato il successivo 5 ottobre, la società Le Agavi
Hotel, impugna l’ordinanza, meglio descritta in epigrafe, con la quale il Sindaco di Positano, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 378 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e
dell’art. 15 del D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, ingiunge ai legali
rappresentanti della società ricorrente “la rimozione di tutti gli impedimenti
apposti al pubblico transito sulla spiaggia di “Remmese”.
L’ordine
di rimozione, in base a quanto si legge nell’ordinanza impugnata, ha
particolare riguardo ai filari di tubi innocenti, che occludono l’arco naturale
posto in corrispondenza con il cancello che porta alla “Torre Clavel”, ed a
tutti gli ulteriori ostacoli apposti nel residuo tratto del percorso che porta
alla spiaggia.
Avverso il suddetto provvedimento la società
ricorrente articola vari motivi di gravame, deducendo la violazione di legge e
l’eccesso di potere sotto vari profili.
In particolare, la ricorrente contesta l’esistenza di una strada
pedonale, depositando a tale riguardo una nota, datata 22 settembre 1992, a
firma del Sindaco e diretta alla Prefettura, nella quale si informa che “dalle
mappe catastali tale stradina non risulta”.
Il Comune non si è costituito.
Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2013 il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’ordinanza
impugnata rientra nell’ambito dei poteri di autotutela possessoria, conferiti
al Sindaco dall’art. 378 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, e dall’art. 15 del
D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, disposizioni a tutt’oggi vigenti (cfr. Cons.
Stato Sez. IV, 8 giugno 2011 n. 3509, Tar Lazio, I quater, 3419/2007 e Tar
Veneto, I, 2042/2010, in ordine alla vigenza, a tutt’oggi, della competenza
sindacale).
La
competenza del Sindaco non è in discussione, come puntualmente affermato nelle
pronunce sopra menzionate, dal momento che le disposizioni di cui all’art. 378,
legge 2248/1865, all. F, e dell’art. 15 del D.L. Lgt. 1446/1918, sono rimaste
sottratte all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, D.L. 22 dicembre 2008 n.
200, convertito nella L. 18 febbraio 2009 n. 9, e di cui all’art. 1, comma 2,
D.L. 1 dicembre 2009 n. 179.
Le
disposizioni citate attribuiscono al Sindaco, secondo un consolidato
orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, un potere di autotutela
di carattere possessorio, finalizzato alla conservazione dello stato di fatto
dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, a
prescindere dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di
passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale (esistenza che tra
l'altro prescinde anche dall'inclusione della via stessa dagli elenchi
comunali). Di fatto l'Amministrazione comunale, in base a tali precetti, può
rimuovere i materiali ostativi al libero transito con le modalità esistenti
anteriormente e, quindi, ripristinare lo stato dei luoghi, quando sussista una
situazione di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio (v. CdS, IV, 8
giugno 2011 n. 3509, Tar Veneto, I, 2042/2010).
Tale
potere, come si è visto, prescinde dall'effettiva esistenza di un diritto reale
di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale
(Così anche Consiglio Stato , sez. V, 08 gennaio 2009, n. 25; Consiglio Stato,
sez. IV, 07 settembre 2006, n. 5209 Consiglio Stato , sez. IV, 06 aprile 2000 ,
n. 1975).
Ne
consegue l’irrilevanza della invocata inesistenza della strada pedonale sulla
documentazione catastale, l’unico presupposto essendo costituito dalla presenza
di ostacoli al pubblico passaggio, circostanza incontestata, quando non
avvalorata dalla intenzione espressa dalla ricorrente di impedire la discesa in
un tratto caratterizzato dalla presenza di uno strapiombo (cfr. Consiglio Stato
n. 25/2009)..
Nel caso
di specie, le opere, di cui si ordina la rimozione, impediscono l’accesso
pedonale alla spiaggia libera Remmese, ovvero ad aree del demanio marittimo in
relazione alle quali l’accesso deve essere sempre consentito.
Né,
peraltro, risulta allegata l’esistenza di titoli concessori che consentano il
legittimo impedimento del pubblico passaggio.
La
perdita del carattere demaniale della strada, sul presupposto dell’essere venuta
meno la destinazione al pubblico transito, circostanza invocata a fondamento
del secondo motivo di ricorso, inoltre, appare smentita dalle numerose
dichiarazioni d’atto notorio di cittadini e turisti menzionate nel
provvedimento impugnato.
Ad
ulteriore supporto della legittimità dell’intervento sindacale, il terzo comma
dell’art. 15 del dl. lgt. citato prevede che: “per le strade non soggette ad
uso pubblico il sindaco può solo provvedere quando ne sia richiesto”.
Atteso
che, nel caso sub judice, il Sindaco risulta essere intervenuto a seguito di
vari e reiterati esposti e denunce di cittadini e turisti, non si porrebbe
nemmeno la questione in ordine alla sussistenza dell’uso pubblico del percorso
pedonale che si intende riattivare con l’ordinanza gravata.
Infondato
è anche il motivo di ricorso con il quale la società ricorrente deduce la
violazione delle disposizioni della legge 241/90 sulla partecipazione
dell’interessato, contestando la sussistenza dell’urgenza.
Il
provvedimento motiva ampiamente l’urgenza sulla base della avanzata stagione
estiva (l’ordinanza è datata 15 luglio 1998) ed è, inoltre, di immediata
evidenza la necessità di provvedere in ordine allo sgombero dell’unica strada
pedonale di accesso ad una delle spiagge della costiera.
Infondata
è anche la censura con la quale la società ricorrente, applicando i termini
delle azioni possessorie come regolate dal codice civile, deduce la
illegittimità dell’ordinanza per essere trascorso più di un anno dal momento in
cui si è verificata la turbativa.
Il
Collegio respinge l’assunto della applicabilità del termine di cui all’art.
1170 cc, condividendo la risalente giurisprudenza che ammette l’adozione di
atti di autotutela possessoria, ai sensi dell'articolo 378 dell'allegato F
della legge 20 marzo 1865 n. 2248, ovvero ai sensi degli articoli 15 e 17 del
D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, “anche quando da tempo la strada non è stata
utilizzata dalla collettività ed anche quando sia diventata impraticabile al
carreggio” (Così CdS Sez. V, sent. n. 522 del 07-04-1995).
Attesa la mancata costituzione in giudizio del
Comune, le spese restano a carico dell’unica parte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di
consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito,
Presidente
Ferdinando Minichini,
Consigliere
Anna Maria Verlengia,
Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)