Se vuoi comunicare con noi, se vuoi collaborare con noi, mandaci le tue proposte scrivendo a lavocepositano@gmail.com

martedì 19 marzo 2013

Nessun controllo per le auto in sosta nel rivo dei mulini



Nelle scorse settimane un auto parcheggiata nell'alveo dei mulini è stata trascinata dall'acqua fino a pochi metri dal mare dopo un violento acquazzone .
Quell'auto poteva rimanere incastrata lungo il percorso  formando l'effetto diga con la probabile esondazione del torrente.
A due giorni dall'accaduto altre macchine erano parcheggiate nello stesso punto.
La precedente amministrazione predispose in collaborazione con il Genio Civile un piano di sicurezza: fu installato un segnale luminoso che avrebbe dovuto segnalare l'assoluto divieto di transito  dell'alveo dei Mulini in caso di pioggia.
L'accensione del segnale è affidato al Comando Vigili Urbani. Ci risulta però che tale segnale è sempre spento, anche in  condizioni meteo avverse.
Il Sindaco nelle sue esternazioni sui megafoni locali ha annunciato importanti interventi per la messa in sicurezza del territorio  "come mai si sono fatti prima".testuali parole.
Raccomandiamo al Sindaco che invece di fare  proclami per interventi che non realizzerà mai, facesse  almeno  rispettare il divieto di sosta delle auto nell'alveo dei Mulini.

mercoledì 13 marzo 2013

Come specano i soldi dei cittadini

Questa scala fatta realizzare dall'amministrazione comunale è un esempio di come vengono sperperati i soldi dei cittadini. Un intervento inutile e pericoloso. Ultimati i lavori, si è resa subito necessaria apporre le transenne per evitare pericoli ai pedoni e  le macchine. Intanto mancano quindici giorni alla Pasqua e il Comune apre non unuovo cantiere all' inizio di via Pastinilello costringendo turisti e cittadini a lunghi percorsi alternativi o attraversare pericolosamente il cantiere. Cantieri fermi in inverno ed aperti con l'inizio della stagione estiva. Un sinistro tempismo.

martedì 12 marzo 2013

Via per Remesse, dopo 15 anni giustizia è fatta




Il TAR Salerno con una sentenza emessa lo scorso 8 marzo, respinge il ricorso proposto dalla Società  " Le Agavi" avverso un'ordinanaza emessa il 20 luglio del 1998 dall'allora Sindaco Domenico Marrone per la rimozione degli sbarramenti che ostruivano il libero transito  per la spiaggia di Remmese.
Il TAR ha stabilito l'uso pubblico di quella strada, dando ragione al Sindaco, una buona notizia che restituisce un diritto ai cittadini di Positano per troppi anni negato.
Ora il gruppo di minoranza chiederà al Sindaco di recuperare le risorse economiche per mettere il sicurezza il sentiero e consentire finalmente ai Positanesi e ai turisti di raggiungere la Spiaggia di Remmese attraverso questo bellissimo percorso.
Dedichiamo questa vittoria alla memoria di Raffaele VEP per le sue  battaglie per l'apertura di questo percorso.

.

Copia della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4083 del 1998, proposto da Le Agavi Hotel a Positano srl, in persona dell’amministratore sig. Capilongo Giovanni, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enzo Maria Marenghi in Salerno, via Velia n. 15;

contro

Comune di Positano, n.c.;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 92 del 20 luglio 1998, adottata dal Sindaco di Positano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 378 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e dell’art. 15 del D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, con la quale è stata disposta “la rimozione di tutti gli impedimenti apposti al pubblico transito sulla spiaggia di “Remmese”

e di ogni altro atto presupposto, connesse, collegato e consequenziale;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con ricorso, notificato al Comune di Positano il 19 settembre 1998 e depositato il successivo 5 ottobre, la società Le Agavi Hotel, impugna l’ordinanza, meglio descritta in epigrafe, con la quale il Sindaco di Positano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 378 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e dell’art. 15 del D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, ingiunge ai legali rappresentanti della società ricorrente “la rimozione di tutti gli impedimenti apposti al pubblico transito sulla spiaggia di “Remmese”.

L’ordine di rimozione, in base a quanto si legge nell’ordinanza impugnata, ha particolare riguardo ai filari di tubi innocenti, che occludono l’arco naturale posto in corrispondenza con il cancello che porta alla “Torre Clavel”, ed a tutti gli ulteriori ostacoli apposti nel residuo tratto del percorso che porta alla spiaggia.

Avverso il suddetto provvedimento la società ricorrente articola vari motivi di gravame, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili.

In particolare, la ricorrente contesta l’esistenza di una strada pedonale, depositando a tale riguardo una nota, datata 22 settembre 1992, a firma del Sindaco e diretta alla Prefettura, nella quale si informa che “dalle mappe catastali tale stradina non risulta”.

Il Comune non si è costituito.

Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L’ordinanza impugnata rientra nell’ambito dei poteri di autotutela possessoria, conferiti al Sindaco dall’art. 378 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, e dall’art. 15 del D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, disposizioni a tutt’oggi vigenti (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 8 giugno 2011 n. 3509, Tar Lazio, I quater, 3419/2007 e Tar Veneto, I, 2042/2010, in ordine alla vigenza, a tutt’oggi, della competenza sindacale).

La competenza del Sindaco non è in discussione, come puntualmente affermato nelle pronunce sopra menzionate, dal momento che le disposizioni di cui all’art. 378, legge 2248/1865, all. F, e dell’art. 15 del D.L. Lgt. 1446/1918, sono rimaste sottratte all'effetto abrogativo di cui all'art. 2, D.L. 22 dicembre 2008 n. 200, convertito nella L. 18 febbraio 2009 n. 9, e di cui all’art. 1, comma 2, D.L. 1 dicembre 2009 n. 179.

Le disposizioni citate attribuiscono al Sindaco, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, un potere di autotutela di carattere possessorio, finalizzato alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, a prescindere dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale (esistenza che tra l'altro prescinde anche dall'inclusione della via stessa dagli elenchi comunali). Di fatto l'Amministrazione comunale, in base a tali precetti, può rimuovere i materiali ostativi al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, ripristinare lo stato dei luoghi, quando sussista una situazione di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio (v. CdS, IV, 8 giugno 2011 n. 3509, Tar Veneto, I, 2042/2010).

Tale potere, come si è visto, prescinde dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale (Così anche Consiglio Stato , sez. V, 08 gennaio 2009, n. 25; Consiglio Stato, sez. IV, 07 settembre 2006, n. 5209 Consiglio Stato , sez. IV, 06 aprile 2000 , n. 1975).

Ne consegue l’irrilevanza della invocata inesistenza della strada pedonale sulla documentazione catastale, l’unico presupposto essendo costituito dalla presenza di ostacoli al pubblico passaggio, circostanza incontestata, quando non avvalorata dalla intenzione espressa dalla ricorrente di impedire la discesa in un tratto caratterizzato dalla presenza di uno strapiombo (cfr. Consiglio Stato n. 25/2009)..

 

 

Nel caso di specie, le opere, di cui si ordina la rimozione, impediscono l’accesso pedonale alla spiaggia libera Remmese, ovvero ad aree del demanio marittimo in relazione alle quali l’accesso deve essere sempre consentito.

Né, peraltro, risulta allegata l’esistenza di titoli concessori che consentano il legittimo impedimento del pubblico passaggio.

La perdita del carattere demaniale della strada, sul presupposto dell’essere venuta meno la destinazione al pubblico transito, circostanza invocata a fondamento del secondo motivo di ricorso, inoltre, appare smentita dalle numerose dichiarazioni d’atto notorio di cittadini e turisti menzionate nel provvedimento impugnato.

Ad ulteriore supporto della legittimità dell’intervento sindacale, il terzo comma dell’art. 15 del dl. lgt. citato prevede che: “per le strade non soggette ad uso pubblico il sindaco può solo provvedere quando ne sia richiesto”.

Atteso che, nel caso sub judice, il Sindaco risulta essere intervenuto a seguito di vari e reiterati esposti e denunce di cittadini e turisti, non si porrebbe nemmeno la questione in ordine alla sussistenza dell’uso pubblico del percorso pedonale che si intende riattivare con l’ordinanza gravata.

Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale la società ricorrente deduce la violazione delle disposizioni della legge 241/90 sulla partecipazione dell’interessato, contestando la sussistenza dell’urgenza.

Il provvedimento motiva ampiamente l’urgenza sulla base della avanzata stagione estiva (l’ordinanza è datata 15 luglio 1998) ed è, inoltre, di immediata evidenza la necessità di provvedere in ordine allo sgombero dell’unica strada pedonale di accesso ad una delle spiagge della costiera.

Infondata è anche la censura con la quale la società ricorrente, applicando i termini delle azioni possessorie come regolate dal codice civile, deduce la illegittimità dell’ordinanza per essere trascorso più di un anno dal momento in cui si è verificata la turbativa.

Il Collegio respinge l’assunto della applicabilità del termine di cui all’art. 1170 cc, condividendo la risalente giurisprudenza che ammette l’adozione di atti di autotutela possessoria, ai sensi dell'articolo 378 dell'allegato F della legge 20 marzo 1865 n. 2248, ovvero ai sensi degli articoli 15 e 17 del D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, “anche quando da tempo la strada non è stata utilizzata dalla collettività ed anche quando sia diventata impraticabile al carreggio” (Così CdS Sez. V, sent. n. 522 del 07-04-1995).

Attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune, le spese restano a carico dell’unica parte costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
L'ESTENSORE
 
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

giovedì 7 marzo 2013

Un paese disastrato




A poche settimane dall'inizio della stagione turistica, Positano appare un paese  disastrato.
All'ingresso del paese cantieri fatiscenti in bella mostra,  via Pasitea e via Cristoforo Colombo piena di buche da fare invidia a Napoli.  La spiaggia terra di nessuno.
Tanta trascuratezza non si era mai vista.
Positano è in uno stato di abbandono e l'amministrazione comunale è latitante.
In tre anni l'Amministrazione non ha messo un metro di asfalto sulla strada interna mentre si spendono 500.000,00 euro per manifestazioni turistiche senza importanza.
Nel nostro Comune sembra non essere iniziata nessun politica del controllo della spesa, continuano gli sprechi, il Sindaco ha raddoppiato il costo del suo staff pagando per le tre segretarie il doppio di quanto si spendeva prima . 
Nessun progetto, nessun investimento, nessuna nuova idea ed in queste condizioni dovremmo stare altri due anni.
Intanto tra l'opinione pubblica Positanese è evidente la disaffezione e il malessere, un segnale eloquente sono state le ultime elezioni politiche: il Pdl partito di riferimento dell'amministrazione comunale è calato di quasi il 20%, e l'assessore, unico candidato locale  raccoglie un modestissimo risultato.
Nonostante si siano dichiarati soddisfatti, è un chiarissimo segnale di sfiducia anche per il loro operato.